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26 maggio 2021

Smart working: imponibile il rimborso delle spese sostenute per la connessione internet

Con la Risposta ad Interpello n. 371 del 24 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile al rimborso spese che una Società istante intende riconoscere, ai propri dipendenti in smart working, per il costo della connessione internet.

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ritiene che il suddetto rimborso, non essendo 

supportato da elementi e parametri oggettivi e documentatinon può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, è imponibile ai fini IRPEF.
In particolare, vengono fatte le seguenti osservazioni:

  • il rimborso non riguarda solo il costo riferibile all’esclusivo interesse del datore, ma concerne tutte le spese di attivazione e i canoni di abbonamento alla connessione internet;
  • è dubbia la relazione tra l’uso di tale connessione e l’interesse del datore, in quanto non è quest’ultimo a scegliere e stipulare il contratto relativo al traffico dati;
  • non è precisato l’importo che verrebbe rimborsato al dipendente, il quale quindi potrebbe avere un pieno accesso a tutte le funzionalità offerte dalla tecnologia sul mercato.

 

Nell’ambito dello smart working, se il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente non è supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non sembra poter essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileverà fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.

 

Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 371 del 24 maggio 2021 con cui ha specificato che nella misura in cui l’attivazione della connessione dati internet rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, i predetti rimborsi sono deducibili, in quanto assimilabili alle spese per prestazioni di lavoro.