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22 aprile 2021

Esonero under 36: le istruzioni dell’INPS

Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, l’INPS ha recepito le novità introdotte dall’art. 1, commi da 10 a 15, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) per l’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. L’esonero è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.

Si precisa, al riguardo, che bisognerà comunque attendere l’autorizzazione della Commissione europea; sarà, quindi, necessario un successivo messaggio Inps che contenga le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto. Ciò con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Incentivi giovani under 36, campo di applicazione

La L. n. 178/2020 all’art, 1, comma 10, ha previsto un incentivo contributivo:

  • in favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato;
  • per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

effettuate nel biennio 2021- 2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile.

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Al tal fine è necessario che i soggetti alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36esimo anno di età.

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:

  • Abruzzo;
  • Molise;
  • Campania;
  • Basilicata;
  • Sicilia;
  • Puglia;
  • Calabria;
  • Sardegna.

Inoltre, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a:

  • licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

Assunzioni agevolate under 36, datori di lavoro interessati

L’incentivo può essere riconosciuto:

  • ai datori di lavoro privati anche non imprenditori (associazioni, fondazioni, organizzazioni sindacali, studi professionali, ecc.);
  • agli Enti Pubblici Economici e non economici;
  • alle aziende private a partecipazione pubblica;

per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, anche part-time, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 di giovani che alla data della predetta assunzione o trasformazione agevolata non abbiano compiuto il 36esimo anno di età.

Incentivi giovani under 36, rapporti incentivati

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.

Come anticipato in premessa, l’esonero riguarda i soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il 36esimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.

Restano esclusi dal beneficio i seguenti rapporti di lavoro:

  • apprendistato;
  • lavoro intermittente;
  • lavoro domestico;
  • con personale avente qualifica dirigenziale.

Incentivi giovani under 36, misura dell’incentivo

La percentuale di contribuzione a carico azienda oggetto di sgravio è pari al 100%, mentre il limite di importo massimo fruibile è di 6.000 euro su base annua, rimanendo ferma la riparametrazione del quantum in caso di rapporti a tempo parziale e l’applicazione su base mensile.

Pertanto, nei rapporti a tempo pieno la soglia massima sarà pari a:

  • 6.000 / 12 = 500,00 euro – mensili;
  • 500 / 31 = 16,12 euro – giornalieri.

Incentivi giovani under 36, condizioni di fruizione

Affinché il datore di lavoro possa fruire dell’esonero contributivo in commento, occorre soddisfare le seguenti condizioni

  • non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966) ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4, 5 e 24, Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • non deve procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per i medesimi motivi indicati al punto precedente nei confronti di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.

Si ricorda, al riguardo, che l’incentivo non spetta:

  • se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva (es. cambi appalto);
  • in caso di violazione del diritto di precedenza;
  • qualora vi sia in corso una sospensione dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale ad eccezione delle assunzioni di lavoratori inquadrabili in livelli diversi da quelli posseduti dai lavoratori sospesi o destinati ad unità produttive non oggetto di sospensione.

L’incentivo è, altresì, subordinato al rispetto degli obblighi contributivi e normativi, anche relativamente alle condizioni di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Infine, si ricorda, che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. Dunque, l’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Assunzione under 36: coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.

Pertanto, l’esonero contributivo non è cumulabile con

  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi;
  • di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni.

Norme e Prassi

Inps, circolare n. 56 del 12 aprile 2021