10 maggio 2021
QUANDO E’ POSSIBILE RICORRERE ALLA DEROGA ASSISTITA
La procedura della c.d. deroga assistita si applica solo se tra le stesse parti del contratto di lavoro a termine (datore di lavoro e lavoratore) si sia “consumata” la durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva e qualora l’ulteriore contratto in deroga comporti lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Se il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivono ex novo un contratto a termine con inquadramento differente non vi è invece necessità di avanzare domanda di deroga assistita. E’ quanto ha chiarito l’Ispettorato, nella nota n. 804 del 19 maggio 2021, che fornisce indicazioni sulla durata massima del contratto a tempo determinato e sull’ambito di applicazione della sua disciplina.