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8 FEBBRAIO 2021

Agevolazioni alle assunzioni per il 2021

La legge di Bilancio 2021 introduce e potenzia le opportunità per i datori di lavoro.

La L. 30.12.2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio), con l’evidente intento di favorire una nuova occupazione stabile, introduce nuove regolamentazioni in favore dei datori di lavoro privati con l’obiettivo di ridurre il costo del lavoro.

In particolare, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022 viene previsto un esonero contributivo pari al 100%, nel limite massimo di € 6.000 annui, per un periodo massimo di 36 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani di under 36 anni. I lavoratori non devono aver avuto (nemmeno con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il riconoscimento dell’esonero è elevato a un periodo di 48 mesi in caso di assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Si esclude il diritto alle agevolazioni qualora il datore di lavoro abbia proceduto a licenziamenti (individuali, plurimi o collettivi) per giustificato motivo oggettivo di lavoratori, nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica dell’assunto con esonero, nei sei mesi precedenti l’instaurazione del rapporto di lavoro o nei 9 mesi successivi l’assunzione medesima.

La Manovra 2021 interviene anche sull’esonero già esistente in favore dell’assunzione di donne. Solo per il biennio 2021/2022 estende al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 6.000 all’anno, per un periodo di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di donne indipendentemente dalle condizioni tipizzate da normative precedenti (es. età superiore a 50 anni e disoccupate da almeno 12 mesi). Giova precisare che l’agevolazione si riferisce solo ai contributi previdenziali e non anche a contributi e premi assicurativi. È da notare poi come la legge di Bilancio non abbia richiamato l’art. 4, c. 8 L. 92/2012, pertanto si deve ritenere che l’esonero totale non potrà essere applicato anche alle assunzioni con contratto a tempo determinato. In questo ultimo caso potrà applicarsi la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi. La condizione per la fruizione dello sgravio introdotta dalla L. 178/2020 è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti e al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi anche in società collegate o controllate secondo la disposizione dell’art. 2359 C.C.

L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ed è concessa purchè l’importo complessivo dell’aiuto non superi € 800.000 per impresa, sia concesso entro il 30.06.2021; sono escluse le imprese che si trovano già in difficoltà al 31.12.2019.

Rimane l’auspicio di una rapida risposta della Commissione Europea e di un’ancor più rapida indicazione delle procedure operative dell’Inps, affinchè i datori di lavoro e i loro professionisti possano operare senza complicati ricalcoli per recuperare il pregresso, considerando che la norma è in vigore già dal 1.01.2021.